Le regole stabilite per i lavoratori privati dal Job Act non saranno applicate ai dipendenti pubblici ha chiarito Marianna Madia, ministro della Funzione Pubblica. In particolare, per i dipendenti pubblici sarà sempre previsto il reintegro nel cado di licenziamento disciplinare illegittimo, Non sarà, dunque, possibile applicare l'istituto del solo indennizzo previsto dal job act per i lavoratori privati. Rimane sostanzialmente invariata la disciplina del lavoro per il pubblico e resta la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati. Si perde così l'occasione di una parificazione giuridica di cui da anni, forse decenni, si discute senza riuscire a produrre norme omogenee.
Insieme alle precisazioni del Ministro arrivano gli emendamenti alla
legge delega in commissione parlamentare. Tra questi ce n'è uno particolarmente
significativo che limita la responsabilità amministrativo-contabile dei
dirigenti agli atti di sola gestione, escludendola per quelli che sono
attuazione di un indirizzo politico. I dirigenti, dunque, non possono essere
ritenuti responsabili di danni erariali provocati dalle scelte politiche di chi
li indirizza. E' anche qui ci pare vi sia un eccessivo riequilibrio rispetto
alle norme "riformatrici" e di un esagerato allontanamento tra
politics e policy. Perché un dirigente pubblico dovrebbe essere sollevato da
qualsiasi responsabilità amministrativa nell'attuazione dell'indirizzo
politico? D'altronde l'attuazione rientra nelle funzioni demandate alla
pubblica amministrazione fin dal XIX secolo e non si comprende perché si cerchi
di alleggerire la responsabilità di chi è chiamato a porre in essere
l'effettività delle decisioni politiche.
La delega prevede inoltre l'inserimento di ruoli unici (uno a livello statale, uno
regionale, uno degli enti locali) da cui verranno «pescati» per rivestire di
volta in volta incarichi diversi. Qualora per due anni consecutivi non ne
riceveranno, saranno licenziabili.
Così come prevede la fissazione di «limiti assoluti» al loro
«trattamento economico complessivo». Un emendamento del relatore ieri ha invece
cancellato le quote percentuali (30% per la retribuzione di posizione e 15% per
quella di risultato) che la delega aveva fissato. Percentuali che verranno
decise dal decreto attuativo. Anche se quest'ultimo punto ci limitiamo a
segnalare una proposta: perché non abolire direttamente la retribuzione di
posizione per i dirigenti pubblici? Qual è il senso di essere pagati per il
solo fatto di ricoprire una posizione? Potrebbe essere una soluzione più
razionale e tendente all'efficienza quella di abolire la retribuzione di
posizione e prevedere una retribuzione composta per un certo ammontare uguale
per tutti dallo stipendio (70%) ed il restante (30%) legato al raggiungimento
dei risultati.
Si segnala anche l’emendamento che inserisce nel ruolo unico dei
dirigenti statali anche quelli delle università e degli enti pubblici di
ricerca. Esclusi invece, senza apparente motivazione, dal ruolo unico dei
dirigenti regionali (che comprende gli amministrativi del Servizio sanitario
nazionale) i veterinari e i dirigenti sanitari. Non entreranno nel ruolo unico
degli enti locali nemmeno i direttori generali dei Comuni.
Quanto ai dipendenti della Pa e ai procedimenti disciplinari, gli
emendamenti modificano l’articolo 13 puntando a semplificare le norme sulla
valutazione, riconoscendo merito e premialità, sviluppando sistemi distinti di
misurazione del raggiungimento dei risultati della struttura e dei singoli,
utilizzando standard di riferimento e confronti. Inoltre, viene prevista
«l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei
dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di
espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare». È questo
l’ambito in cui dovrebbero inserirsi le norme più stringenti sul licenziamento,
fin qui non meglio precisate, che però, a detta del ministro Madia, nel caso di
quelli disciplinari illegittimi, prevederanno comunque il reintegro e non la
conclusione del rapporto di lavoro previo indennizzo. Con buona pace degli
assenteisti.